Lo Statuto

(Delibera n. 973 della seduta consiliare del 22.12.1997 - Approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 28.6.1998 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.7.1998 n. 166)

TITOLO I° - Denominazione/sede   CAPO II° - IL PRESIDENTE
Art. 1   Art. 11
Art. 2   CAPO III° - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
TITOLO II° - Scopi e mezzi   Art. 12
Art. 3   Art. 13
Art. 4   TITOLO IV° - Amministrazione e norme generali
Art. 5   Art. 14
Art. 6   Art. 15
TITOLO III° - Organi Amministrativi dell'Ente   Art. 16
CAPO I° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   Art. 17
Art. 7   Art. 18
Art. 8   TITOLO V° - Devoluzione patrimoniale e norme di chiusura
Art. 9   Art. 19
Art. 10   Art. 20

TITOLO 1° - Denominazione/Sede

Art.1

La Fondazione "Istituto Sacra Famiglia", di seguito denominata anche Ente, è Ente morale di diritto privato, come da Decreto del Ministro dell'Interno del 16.5.1997. Essa trae origine dall'opera del sacerdote Don Domenico Pogliani, parroco di Cesano Boscone, che nel 1896 fondò l'Ospizio Sacra Famiglia, successivamente eretto in Ente Morale con Decreto Luogotenenziale 21.8.1916 e in seguito modificato con R.D. 2.2.1932.

Art. 2

L'Ente ha sede legale in Cesano Boscone, Piazza Mons. Moneta 1.L'Ente è dotato di sedi secondarie per l'esercizio dei propri scopi istituzionali in Andora, Verbania, Cocquio Trevisago e Regoledo di Perledo.L'Ente può provvedere all'istituzione di ulteriori sedi secondarie.

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TITOLO II° - Scopi e mezzi

Art. 3

L'Ente ha scopo esclusivo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche o anziane.
L'attività dell'Ente si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona.
L'Ente svolge attività in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale, nei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) istruzione;
4) beneficenza;
5) formazione;
6) ricerca scientifica.
L'Ente ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle sopracitate se non alle stesse direttamente connesse.
L'Ente non ha scopo di lucro.

Art. 4

L'Ente adempie alle proprie finalità primariamente istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale e residenziale per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale.
L'Ente, nell'adempimento delle proprie attività istituzionali, prevalentemente di natura riabilitativa, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi.

Art. 5

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili.
Il patrimonio può essere accresciuto:
1) dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;
2) dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio.

Art. 6

L'Ente provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale:
1) con i redditi del proprio patrimonio;
2) con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di cui agli artt. 3 e 4;
3) con i proventi di oblazioni ed atti di liberalità;
4) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che il Consiglio di Amministrazione destini ad uso diverso dall'incremento patrimoniale;
5) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.
L'Ente ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

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TITOLO III° - Organi amministrativi dell'ente

CAPO I° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

L'Ente è governato da un Consiglio di Amministrazione di sette membri composto da:
- un membro designato dall'Ordinario Diocesano di Milano;
- un membro designato dal Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- un membro designato dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia;
- tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mons. Luigi Moneta;
- un membro designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Caritas Ambrosiana.
I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
L'esercizio delle funzioni di consigliere dà adito al riconoscimento di un'indennità di presenza, in analogia ai riconoscimenti indennitari dei Revisori ufficiali dei Conti.
In caso di ritardo nelle designazioni, i membri scaduti restano in carica sino all'atto della designazione del relativo successore.

Art. 8

Il Consiglio nomina fra i suoi membri un Presidente, nel novero dei Consiglieri designati dalla Fondazione Moneta, ed un Vice Presidente con funzioni vicarie.
I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.
Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, bimestralmente con invito scritto e sottoscritto dal Prsidente, contenente l'ordine del giorno e consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
Il Presidente può convocare il Consiglio qualora lo ritenga opportuno e necessario, con le medesime modalità definite per le sedute ordinarie.
Il Presidente convoca inoltre il Consiglio quando gliene facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.
In caso di urgenza, i termini di convocazione sono ridotti a ventiquattro ore.
Delle convocazioni consiliari deve essere data comunicazione, nei medesimi termini, al Collegio dei Revisori.

Art. 9

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.
In particolare il Consiglio:
- approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
- esamina il bilancio preventivo nei termini di cui all'art. 14, 4° capoverso;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità competente, per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- predispone i programmi fondamentali dell'attività dell'Ente e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- approva i Regolamenti interni e le istruzioni generali sull'attività dell'Ente;
- nomina il Direttore Generale dell'Ente, esterno al Consiglio.

Art. 10

Le delibere del Consiglio debbono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza degli intervenuti.
Il Direttore Generale interviene alle sedute con voto consultivo.
I verbali delle sedute consiliari e della annesse deliberazioni sono stesi da un Segretario scelto dal Consiglio e sottoscritti da coloro che sono intervenuti all'adunanza.


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CAPO II° - IL PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Ente, con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'Ente, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio.
Il Presidente assicura l'esecuzione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha facoltà di delegare sue competenze a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.
Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella prima seduta successiva.
In caso di assenza o di impedimento i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per età. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica fino alla scadenza del mandato consiliare, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

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CAPO III° - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 12

Il controllo sulla regolare amministrazione dell'Ente è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle Organizzazioni non Lucrative di Utilià Sociale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ordinari, nominati come segue:
- uno dalla Fondazione Mons. Luigi Moneta
- uno dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- uno dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
La Fondazione Moneta ed il Consiglio di Amministrazione dell'Ente avranno, ciascuno, titolo a nominare un membro supplente del Collegio dei Revisori. I membri ordinari e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre anni.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è di diritto il membro ordinario designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
I Revisori possono essere riconfermati.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti vanno prescelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Art. 13

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze.
Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.
Le riunioni del collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.
Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.


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TITOLO IV° - Amministrazione e norme generali

Art. 14

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale.
Il Bilancio è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. L'Ente potrà predisporre, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il Bilancio preventivo dell'esercizio dell'anno successivo.
Il servizio di cassa è affidato ad Istituti bancari designati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione dell'Ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazione d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'Ente; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 16

L'ordinamento, la gestione e la contabilità nonché le attribuzioni dei Dirigenti e degli Organi interni, sono disciplinati con norme regolamentari o provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Le funzioni direttive sono esercitate dal Direttore Generale, la cui designazione, da parte del Consiglio, deve ottenere il nulla osta dall'Ordinario Diocesano di Milano.
L'Ente avrà pure Dirigenti sanitari, assistenziali ed amministrativi nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, nel numero e con le attribuzioni stabilite dallo stesso Consiglio.

Art. 18

All'interno dell'Ente si provvede al Servizio Religioso secondo il culto cattolico a vantaggio dei ricoverati e del personale, in base ad accordi stabiliti tra il Consiglio di Amministrazione e l'Ordinario Diocesano territorialmente competente.
L'Ente sarà dotato di un servizio di assistenza religiosa interno ai propri servizi, prestato da Suore o da altro personale religioso a ciò autorizzato dall'Ordinario Diocesano.


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TITOLO V° - Devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

Art. 19

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale, al fine di sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, ad indirizzo cristiano, sentito l'Ordine Diocesano di Milano.
Prima della devoluzione patrimoniale l'Organo preposto alla liquidazione ha l'obbligo di sentire l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996.

Art. 20

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e, più generalmente, per gli Enti Morali con personalità giuridica di diritto privato.

vedi anche:

Il Manifesto dei diritti e dei desideri dei disabili
Il Manifesto dei diritto e dei desideri delle Famiglie di persone disabili

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